Art. 1
I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,4-bis,
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis,
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.