Art. 79
Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.