Art. 181

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l' Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.