Art. 173

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.