Art. 150
Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.