Art. 26 — Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5000.
L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5000.