Considerando 99

Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.

Testo vigente al 4 maggio 2016. Fonte: EUR-Lex, © Unione europea, dati aperti con licenza CC BY 4.0. Solo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha carattere di ufficialità. Fonti e licenze →