Considerando 133

Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. L'autorità di controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dell'altra autorità di controllo.

Testo vigente al 4 maggio 2016. Fonte: EUR-Lex, © Unione europea, dati aperti con licenza CC BY 4.0. Solo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha carattere di ufficialità. Fonti e licenze →