Considerando 130

Qualora l'autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila, nell'adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel territorio del proprio Stato membro in collegamento con l'autorità di controllo capofila.

Testo vigente al 4 maggio 2016. Fonte: EUR-Lex, © Unione europea, dati aperti con licenza CC BY 4.0. Solo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha carattere di ufficialità. Fonti e licenze →