Considerando 102

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati.

Testo vigente al 4 maggio 2016. Fonte: EUR-Lex, © Unione europea, dati aperti con licenza CC BY 4.0. Solo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha carattere di ufficialità. Fonti e licenze →