Art. 45-bis — Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice.