Art. 45-bis — Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice.

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