Art. 216 — Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
delle pene e delle misure di sicurezza)
Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.