Art. 208 — Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
del codice e del codice abrogato)
Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.