Art. 184 — Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie

altre sanzioni pecuniarie)

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

Testo aggiornato al 2026-06-04. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.