Art. 167-bis — Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice

L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

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