Art. 5 — Formazione dell'albo

L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

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