Art. 196-quater — Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
Il deposito degli atti processuali e dei documenti ... da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.
Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.
Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.