Art. 18 — Revisione dell'albo
L'albo è permanente. Ogni due anni anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. (54)55
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5.