Art. 176 — Comunicazione del decreto di decadenza

Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.

Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.

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