Art. 174 — Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente
Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria , salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.