Art. 141 — Deliberazione dei provvedimenti

Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.

Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

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