Art. 133 — Riserva di ricorso. Estinzione del processo

La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.

Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma.

L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.

Testo aggiornato al 2026-02-10. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.