Art. 112 — Istanza di decisione secondo equità
L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.
L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.