Art. 213

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla, prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione, del secondo comma dell'art. 2385 del codice.

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