Art. 129

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso.

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