Art. 29 — Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

L’articolo stabilisce come finanziare i costi derivanti dall’applicazione del decreto: si prevede che siano coperti dalle maggiori entrate generate dalle sue disposizioni. Le stime indicate sono di 300 miliardi di lire per il 1998, 630 miliardi per il 1999 e 1.200 miliardi annui dal 2000. Per adeguare concretamente il bilancio, il Ministro del tesoro può disporre le variazioni necessarie.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che l’attuazione del decreto abbia una copertura finanziaria individuata, evitando che gli oneri restino senza risorse previste. Attribuisce inoltre al Ministro del tesoro il potere di aggiornare il bilancio per recepire tale copertura.

Domande frequenti

Chi sostiene i costi previsti per applicare il decreto?

La copertura è individuata nelle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.

Quanto ammontano gli oneri stimati?

La stima è di 300 miliardi di lire per il 1998, 630 miliardi per il 1999 e 1.200 miliardi annui dal 2000.

Devo pagare personalmente una somma aggiuntiva in base a questo articolo?

L’articolo non introduce un pagamento individuale: disciplina la copertura complessiva degli oneri pubblici del decreto.

Che cosa può fare il Ministro del tesoro?

Può adottare decreti per apportare al bilancio le variazioni necessarie a rendere operativa la copertura finanziaria.

Le cifre indicate sono somme dovute ogni anno da un singolo contribuente?

No. Sono stime aggregate degli oneri pubblici; soltanto la cifra prevista dal 2000 è indicata come ricorrente negli anni successivi.