Art. 25 — Decorrenza e garanzie

Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali , nonché i soggetti non titolari di partita IVA;

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 422. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 23 MARZO 1998, N. 56.

Note di aggiornamento (1)
  • (2) Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

I versamenti unitari erano previsti per tutti i contribuenti dal maggio 1998, ma l’accesso alla compensazione dei crediti era graduale: dal 1998 per le persone fisiche con partita IVA, dal 1999 per le società di persone e i soggetti senza partita IVA, dal 2000 per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Fino al 2000, per ciascun periodo d’imposta si potevano compensare crediti d’imposta e contributi entro il limite di 500 milioni di lire. Le date potevano essere modificate con decreto, per esigenze organizzative e di bilancio. I titolari di partita IVA esclusi dalla compensazione, o con crediti eccedenti la capienza disponibile, potevano chiedere il rimborso tramite la procedura indicata, prestando la garanzia prevista.

Perché esiste questa norma

La norma introduceva gradualmente un sistema unitario di versamento e compensazione, così da consentire agli uffici di adeguarsi e contenere gli effetti organizzativi e finanziari della transizione. Il limite ai crediti compensabili e la possibilità di ricorrere al rimborso miravano a bilanciare l’utilizzo dei crediti con le esigenze di controllo e garanzia.

Domande frequenti

Da quando si potevano effettuare i versamenti unitari?

Il regime dei versamenti unitari era previsto per tutti i contribuenti a partire da maggio 1998.

Avevo una partita IVA come persona fisica: da quando potevo compensare i crediti?

Le persone fisiche titolari di partita IVA erano ammesse alla compensazione dal 1998.

Una società di persone poteva compensare già nel 1998?

No. Le società di persone ed equiparate erano ammesse dal 1999.

Qual era il limite massimo compensabile fino al 2000?

Il limite era di 500 milioni di lire per ciascun periodo d’imposta.

Se il mio credito non poteva essere compensato, potevo chiedere il rimborso?

Il titolare di partita IVA non ammesso alla compensazione, o con un credito non interamente compensabile, poteva ricorrere alla procedura di rimborso indicata, prestando la garanzia prevista.