Art. 23 — Pagamento con mezzi diversi dal contante
I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Spiegazione
Le somme dovute possono essere versate tramite banche convenzionate usando, oltre al contante, carte, assegni o altri sistemi di pagamento. Se un assegno è scoperto o non può essere pagato, il versamento è considerato omesso e la delega non produce effetto. Le modalità operative dei pagamenti non in contanti sono definite da una convenzione approvata con decreto ministeriale.
Perché esiste questa norma
La norma consente di effettuare i versamenti con strumenti diversi dal contante, rendendo più flessibile il pagamento. Al tempo stesso, tutela la certezza dell’incasso: un assegno non pagabile non estingue l’obbligo di versamento.
Domande frequenti
Posso pagare con carta invece che in contanti?
Sì, è possibile usare carte di debito, di credito o prepagate tramite una banca convenzionata, secondo le modalità previste.
Posso usare un assegno bancario per il versamento?
Sì, la norma ammette assegni bancari e circolari. Il pagamento, però, non è valido se l’assegno risulta scoperto o non pagabile.
Che cosa succede se l’assegno che ho consegnato viene respinto?
La delega si considera non effettuata e il versamento è considerato omesso.
Sono ammessi sistemi di pagamento diversi da carte e assegni?
Sì, la norma consente anche altri sistemi di pagamento, purché siano utilizzati secondo le modalità stabilite per il servizio.
Posso effettuare questi pagamenti presso qualunque banca?
La norma prevede che le somme siano messe a disposizione di banche convenzionate. Non stabilisce che ogni banca possa ricevere il pagamento.
Richiamato da
Versamenti Unitari e Compensazione (D.Lgs. 241/1997)art. 24