Art. 19 — Modalità di versamento mediante delega

I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208.

Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.

Note di aggiornamento (2)
  • (22) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni".
  • (28) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 aveva precedentemente disposto (con l'art. 32, comma 2, lettera c l'abrogazione del comma 4 del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Il contribuente paga le somme dovute tramite una delega irrevocabile a una banca convenzionata; può indicare nella stessa operazione anche i crediti utilizzati in compensazione. La banca rilascia una ricevuta con i dati del pagamento e dei crediti compensati. La delega è necessaria anche se la compensazione azzera interamente quanto dovuto; l’eventuale credito non utilizzato può essere impiegato nel primo versamento successivo. Il servizio può essere affidato anche all’ente Poste Italiane secondo modalità stabilite con decreto.

Perché esiste questa norma

La norma organizza il pagamento unitario attraverso intermediari, rendendo tracciabili gli importi versati e i crediti compensati. Prevede inoltre regole per il funzionamento del servizio e per gli obblighi degli intermediari, così da assicurare che le somme siano indirizzate agli enti destinatari.

Domande frequenti

Devo presentare una delega se compenso tutto e non pago nulla?

Sì. La delega va presentata anche quando le somme dovute risultano interamente compensate.

Che cosa deve indicare la ricevuta della banca?

Deve riportare i dati identificativi di chi paga, la data, la causale, gli importi e l’impegno della banca a effettuare il pagamento. Deve inoltre indicare i crediti utilizzati in compensazione.

Posso revocare la delega dopo averla conferita?

No. La norma qualifica la delega come irrevocabile.

Che fine fa la parte del credito che non riesco a compensare?

Può essere utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

Posso pagare tramite Poste Italiane invece che tramite una banca?

Sì, se la delega è conferita all’ente Poste Italiane secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto.

Richiamato da

  • Versamenti Unitari e Compensazione (D.Lgs. 241/1997)art. 24