Art. 16 — Decorrenza
Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
L’articolo stabilisce da quando si applicano le regole contenute nel Capo II. Esse valgono per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999. Conta quindi la data di presentazione della dichiarazione, non necessariamente l’anno a cui si riferiscono i redditi o i dati dichiarati.
La norma individua con chiarezza il momento di entrata in applicazione della disciplina, evitando incertezze tra vecchie e nuove regole. Tutela la prevedibilità dei comportamenti dei contribuenti e dell’attività amministrativa.
No. La disciplina del Capo II si applica alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999; una presentazione anteriore resta soggetta alla disciplina allora applicabile.
Sì, in linea generale, perché rileva la data di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio 1999, rientra nell’ambito temporale della norma.
Non per il solo fatto che il controllo avvenga oggi. L’articolo collega l’applicazione della disciplina alla data di presentazione della dichiarazione, non alla data del successivo controllo.
Sì, la dichiarazione correttiva ha una propria data di presentazione. Occorre tuttavia verificare, in concreto, quale dichiarazione debba essere considerata ai fini della specifica procedura.
Rileva la data giuridicamente riconosciuta come presentazione della dichiarazione. La mera elaborazione successiva non cambia, da sola, la data originaria di presentazione.