Art. 15 — Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi
All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, riguardante il termine per l'accertamento delle dichiarazioni, le parole: "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo";
b) al secondo comma, riguardante il termine per l'accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, le parole " fino al 31 dicembre del sesto anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre del quinto anno successivo".