Art. 11 — Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Dichiarazione annuale) - 1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10, salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformità all'articolo 8 dello stesso decreto.

La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.";

b) nell'articolo 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare delle somme già versate mensilmente, le parole: "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data";

c) nell'articolo 33, primo comma, lettera b), riguardante il termine di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti minori, le parole: "entro il 5 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo di ciascun anno";

d) nell'articolo 35-bis, concernente gli obblighi degli eredi del contribuente, il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.";

e) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

La norma stabilisce che la dichiarazione annuale IVA va presentata, di regola, dal 1° febbraio al 15 marzo per l’anno precedente, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili. L’esonero riguarda chi ha registrato soltanto operazioni esenti, salvo che debba rettificare detrazioni; per alcuni contribuenti con obblighi dichiarativi coordinati è prevista una dichiarazione unificata. Il saldo IVA va versato entro il 15 marzo oppure entro il termine della dichiarazione unificata, con interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi al 15 marzo. Gli eredi possono adempiere entro sei mesi dalla morte per gli obblighi con scadenza non più di quattro mesi prima del decesso.

Perché esiste questa norma

La disciplina mira a rendere periodici e uniformi gli adempimenti IVA e a coordinare dichiarazione e pagamento con gli altri obblighi fiscali. Prevede inoltre semplificazioni per alcune categorie e un termine aggiuntivo per gli eredi, tenendo conto della difficoltà di gestire gli adempimenti dopo il decesso.

Domande frequenti

Devo presentare la dichiarazione se non ho effettuato operazioni imponibili?

Sì. La dichiarazione annuale è richiesta anche a chi non ha effettuato operazioni imponibili, salvo che ricorra l’esonero previsto per chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti e non deve rettificare detrazioni.

Se ho svolto soltanto operazioni esenti, sono sempre esonerato?

No. L’esonero non opera se devi effettuare la rettifica della detrazione. Inoltre, il requisito riguarda le operazioni registrate nell’intero anno precedente.

Entro quando devo pagare il saldo IVA?

Entro il 15 marzo oppure, se versi entro il termine previsto per la dichiarazione unificata annuale, con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi al 15 marzo.

Sono erede di un contribuente deceduto: quanto tempo ho per gli adempimenti scaduti?

Puoi adempiere entro sei mesi dalla data della morte agli obblighi con scadenza non più di quattro mesi prima del decesso.

Che cosa succede se non ho indicato una detrazione né nei conteggi mensili né nella dichiarazione annuale?

Secondo la norma, perdi il diritto alle detrazioni che non sono state computate nei mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.