Art. 10 — Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali

I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Chi è iscritto all’INPS per i propri contributi, salvo i coltivatori diretti, deve indicare nella dichiarazione dei redditi quanto deve versare. La stessa regola riguarda gli iscritti agli enti o alle casse previdenziali individuati da un apposito decreto e i premi dovuti all’INAIL. Il calcolo si basa sui redditi e sui volumi d’affari dichiarati per l’anno interessato; quanto già pagato secondo le regole vigenti viene considerato un acconto. Un decreto stabilisce le modalità operative e può imporre alle amministrazioni statali, in qualità di sostituti d’imposta, di comunicare anche i dati sui contributi dovuti.

Perché esiste questa norma

La norma coordina la determinazione dei contributi e dei premi con la dichiarazione dei redditi, favorendo uniformità, tracciabilità e correttezza dei versamenti. La previsione sulle comunicazioni consente all’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni utili ai controlli e alla gestione degli obblighi previdenziali.

Domande frequenti

Sono iscritto all’INPS come lavoratore autonomo: devo calcolare i contributi nella dichiarazione dei redditi?

Sì, se si tratta dei tuoi contributi previdenziali e rientri tra i soggetti considerati dalla norma. Il calcolo deve essere effettuato nella dichiarazione dei redditi, sulla base dell’imponibile previsto per l’anno interessato.

La norma si applica anche ai coltivatori diretti?

No. L’articolo esclude espressamente i coltivatori diretti dall’obbligo qui previsto per gli iscritti all’INPS. Restano comunque applicabili gli eventuali altri obblighi stabiliti dalla disciplina loro propria.

Su quali dati vengono calcolati i contributi?

Il calcolo utilizza gli imponibili determinati in relazione ai redditi e ai volumi d’affari dichiarati per l’anno cui il contributo si riferisce. Non si basa quindi, in via generale, su dati estranei alla dichiarazione.

Ho già versato somme durante l’anno: vengono perse o conteggiate?

Vengono considerate versate a titolo di acconto, secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente e dal decreto attuativo. Dovranno quindi essere tenute presenti nel determinare quanto resta eventualmente da pagare.

Le amministrazioni statali devono sempre comunicare questi dati all’anagrafe tributaria?

Non necessariamente. Un apposito decreto può prevedere l’obbligo, per le amministrazioni statali operanti come sostituti d’imposta, di indicare anche i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e alle casse previdenziali.