Art. 70-quinquiesdecies — Decorrenza del regime di franchigia
Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.