Art. 27 — Liquidazioni e versamenti mensili
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.