L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
Spiegazione
L'articolo XVII disciplina le ultime attività dell'Assemblea Costituente dopo l'approvazione della Costituzione. Entro il 31 gennaio 1948 l'Assemblea doveva approvare tre atti fondamentali: la legge per l'elezione del Senato, gli statuti speciali per alcune regioni e la legge sulla stampa. Fino alle prime elezioni del nuovo Parlamento, l'Assemblea poteva riunirsi anche per compiti specifici già fissati da un precedente decreto legislativo. In quel periodo le commissioni permanenti rimanevano attive, ma quelle legislative non potevano approvare leggi: si limitavano a restituire i progetti al Governo con osservazioni. I singoli deputati conservavano la facoltà di rivolgere interrogazioni scritte al Governo.
Perché esiste questa norma
La norma garantisce una transizione ordinata tra la fase costituente e il nuovo ordinamento repubblicano. Mantenendo in vita l'Assemblea in forma ridotta, si evita un vuoto istituzionale e si assicura il completamento dei lavori indispensabili prima che il nuovo Parlamento eletto entrasse in funzione. Al tempo stesso si impedisce che l'Assemblea eserciti poteri legislativi pieni, riservati alle nuove Camere.
Domande frequenti
Quali leggi doveva approvare l'Assemblea Costituente entro il 31 gennaio 1948?
Doveva approvare tre atti: la legge per l'elezione del Senato della Repubblica, gli statuti delle regioni a statuto speciale e la legge sulla stampa. Erano lavori rimasti in sospeso durante la redazione della Costituzione.
L'Assemblea poteva continuare a riunirsi anche dopo il 31 gennaio 1948?
Sì, ma solo fino alle elezioni delle nuove Camere e soltanto per le materie specifiche assegnatele da un precedente decreto legislativo, non per qualsiasi questione di interesse generale.
Le commissioni parlamentari potevano approvare leggi durante il periodo transitorio?
No. Le commissioni legislative non avevano potere di approvare leggi: potevano unicamente restituire al Governo i disegni di legge ricevuti, aggiungendo eventuali osservazioni o proposte di emendamento.
Chi poteva chiedere la convocazione dell'Assemblea nel periodo transitorio?
La convocazione poteva essere richiesta dal Governo con istanza motivata, oppure da almeno duecento deputati. La decisione formale di convocare l'Assemblea spettava comunque al suo Presidente.
Un singolo deputato aveva ancora strumenti di controllo sul Governo durante questa fase?
Sì. Ogni deputato poteva presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta, conservando così un minimo potere di controllo anche nel periodo di attività fortemente ridotta dell'Assemblea.