Art. XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
Questa disposizione transitoria imponeva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), di rivedere tutte le leggi costituzionali precedenti per verificare la loro compatibilità con il nuovo testo. Le norme incompatibili dovevano essere abrogate o modificate per renderle coerenti con i principi costituzionali. Si trattava di un'operazione di pulizia dell'ordinamento, necessaria per evitare contraddizioni tra la nuova Costituzione repubblicana e la legislazione costituzionale del periodo monarchico e fascista ancora formalmente in vigore.
La norma garantiva coerenza sistematica tra il nuovo assetto costituzionale repubblicano e la legislazione costituzionale preesistente, eliminando contrasti normativi. Serviva a completare la transizione dall'ordinamento monarchico-statutario a quello repubblicano-costituzionale in modo ordinato, senza lasciare vuoti o sovrapposizioni normative che avrebbero generato incertezza giuridica.
Le leggi costituzionali emanate prima del 1° gennaio 1948, in particolare quelle dello Statuto Albertino e del periodo fascista che non erano già state abrogate espressamente o per incompatibilità evidente con la Costituzione.
Doveva essere abrogata o modificata per renderla compatibile. La Costituzione prevale sempre sulle leggi precedenti, anche se costituzionali, in caso di contrasto.
No, era una disposizione transitoria con efficacia temporale limitata al primo anno dalla Costituzione. L'operazione di revisione è stata completata nel 1948-1949 e la norma ha esaurito i suoi effetti.
Il Parlamento, attraverso la procedura legislativa ordinaria o costituzionale a seconda dei casi, con il supporto tecnico-giuridico del Governo e delle commissioni parlamentari competenti.
Per dare certezza ai tempi della transizione costituzionale ed evitare che l'ordinamento rimanesse indefinitamente in una situazione di incertezza normativa tra vecchio e nuovo sistema costituzionale.