Art. XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Questa disposizione transitoria imponeva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), di rivedere tutte le leggi costituzionali precedenti per verificare la loro compatibilità con il nuovo testo. Le norme incompatibili dovevano essere abrogate o modificate per renderle coerenti con i principi costituzionali. Si trattava di un'operazione di pulizia dell'ordinamento, necessaria per evitare contraddizioni tra la nuova Costituzione repubblicana e la legislazione costituzionale del periodo monarchico e fascista ancora formalmente in vigore.

Perché esiste questa norma

La norma garantiva coerenza sistematica tra il nuovo assetto costituzionale repubblicano e la legislazione costituzionale preesistente, eliminando contrasti normativi. Serviva a completare la transizione dall'ordinamento monarchico-statutario a quello repubblicano-costituzionale in modo ordinato, senza lasciare vuoti o sovrapposizioni normative che avrebbero generato incertezza giuridica.

Domande frequenti

Quali leggi dovevano essere riviste?

Le leggi costituzionali emanate prima del 1° gennaio 1948, in particolare quelle dello Statuto Albertino e del periodo fascista che non erano già state abrogate espressamente o per incompatibilità evidente con la Costituzione.

Cosa succedeva se una legge costituzionale vecchia contrastava con la nuova Costituzione?

Doveva essere abrogata o modificata per renderla compatibile. La Costituzione prevale sempre sulle leggi precedenti, anche se costituzionali, in caso di contrasto.

Questa norma è ancora applicabile oggi?

No, era una disposizione transitoria con efficacia temporale limitata al primo anno dalla Costituzione. L'operazione di revisione è stata completata nel 1948-1949 e la norma ha esaurito i suoi effetti.

Chi aveva il compito di fare questa revisione?

Il Parlamento, attraverso la procedura legislativa ordinaria o costituzionale a seconda dei casi, con il supporto tecnico-giuridico del Governo e delle commissioni parlamentari competenti.

Perché era necessario un termine di un anno?

Per dare certezza ai tempi della transizione costituzionale ed evitare che l'ordinamento rimanesse indefinitamente in una situazione di incertezza normativa tra vecchio e nuovo sistema costituzionale.