Art. XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. 15

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. 15

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo XIII trae origine dalla fine della monarchia sabauda e dall'instaurazione della Repubblica il 2 giugno 1946. Tutti i componenti e discendenti di Casa Savoia perdono il diritto di voto e l'accesso a qualsiasi carica pubblica o elettiva. Gli ex re, le loro mogli e i soli discendenti maschi subiscono una misura ulteriore: il divieto assoluto di mettere piede in Italia. I beni che costoro detenevano nel territorio nazionale passano automaticamente allo Stato; ogni atto di compravendita o di costituzione di diritti reali su tali beni, compiuto dopo il 2 giugno 1946, è nullo. I primi due commi recano un rimando che segnala modifiche intervenute per via di legge costituzionale successiva.

Perché esiste questa norma

La norma intende recidere ogni legame politico, territoriale ed economico tra la nuova Repubblica e la dinastia sabauda, ritenuta corresponsabile dell'instaurazione del regime fascista e delle devastazioni belliche. L'esclusione dalla vita pubblica e la confisca patrimoniale mirano a neutralizzare contestualmente l'influenza istituzionale e il potere finanziario della famiglia reale, a tutela dell'ordine democratico nascente.

Domande frequenti

Sono figlia di un cugino di Casa Savoia: il divieto di entrare in Italia riguarda anche me?

No. Il divieto di ingresso e soggiorno colpisce solo gli ex re, le loro consorti e i discendenti maschi. Le discendenti femmine non rientrano in questa categoria, né nel testo originario né a seguito delle modifiche costituzionali successive.

Nel 1945 mio nonno acquistò un appartamento da un principe di Casa Savoia: quell'acquisto è valido?

Sì. La nullità colpisce solo i trasferimenti avvenuti dopo il 2 giugno 1946. Un atto del 1945 è anteriore a quella data e rimane pienamente valido ed efficace.

Cosa significa concretamente che i beni sono 'avocati allo Stato'? Serve un decreto o una sentenza?

L'avocazione opera di diritto per effetto diretto della norma costituzionale: la proprietà si trasferisce allo Stato automaticamente dal 2 giugno 1946, senza necessità di atti amministrativi o giudiziari aggiuntivi.

Un discendente maschio di Casa Savoia può oggi candidarsi a sindaco o a parlamentare?

No, in base al testo originario del primo comma. Tuttavia, una legge costituzionale successiva ha modificato questo comma, rimuovendo di fatto il divieto. Allo stato attuale l'esclusione dalle cariche elettive non è più operativa.

Se nel 1948 un membro di Casa Savoia ha costituito un usufrutto su un suo immobile italiano, quell'atto ha effetti?

No. Il terzo comma dichiara nulle anche le costituzioni di diritti reali — incluso l'usufrutto — avvenute dopo il 2 giugno 1946. Un atto del 1948 rientra nell'ambito della nullità prevista dalla disposizione.