Art. VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo VIII disciplina la fase di avvio delle Regioni previste dalla Costituzione del 1948. Le elezioni dei consigli regionali e degli organi provinciali dovevano essere indette entro un anno dall'entrata in vigore della Carta. Successivamente, apposite leggi statali avrebbero regolato il trasferimento alle Regioni delle funzioni prima esercitate dallo Stato. Nel frattempo, Province e Comuni conservavano le funzioni già svolte e potevano assumerne di ulteriori se le Regioni le delegavano loro. Per il personale, le Regioni erano tenute a reclutare i propri dipendenti principalmente tra i funzionari statali e degli enti locali già in servizio, salvo casi di stretta necessità.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce continuità amministrativa durante il passaggio dallo Stato centralizzato al nuovo ordinamento regionale, evitando vuoti di potere nelle funzioni pubbliche. Impone al legislatore ordinario di disciplinare il riassetto in modo ordinato, preservando nel frattempo i poteri esistenti di province e comuni. Assicura inoltre un uso razionale delle risorse umane già impiegate nella pubblica amministrazione, valorizzando competenze acquisite ed evitando sprechi.

Domande frequenti

Perché le Regioni non sono diventate operative subito nel 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione?

Occorreva prima indire le elezioni dei consigli regionali, per le quali la Costituzione concedeva fino a un anno, e poi varare le leggi che trasferivano concretamente funzioni e personale dallo Stato alle Regioni. L'avvio richiedeva quindi una fase preparatoria obbligatoria.

Mentre si aspettavano le leggi di riorganizzazione, chi si occupava dei servizi pubblici locali?

Province e Comuni continuavano a esercitare le funzioni che già svolgevano prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Non vi erano quindi interruzioni: l'amministrazione locale proseguiva normalmente fino al completamento del riassetto.

Una Regione poteva delegare ai Comuni compiti che la Costituzione le aveva attribuito?

Sì. L'articolo prevede espressamente che le Regioni possano delegare alle Province e ai Comuni l'esercizio di funzioni proprie, ampliando così i compiti degli enti locali rispetto a quelli già esercitati in precedenza.

I dipendenti statali rischiavano di perdere il lavoro quando le loro funzioni passavano alle Regioni?

No. Le Regioni erano obbligate a formare i propri uffici attingendo principalmente al personale già in servizio presso lo Stato e gli enti locali. Il trasferimento di funzioni comportava, di norma, il trasferimento dei dipendenti che le svolgevano.

Una Regione poteva assumere liberamente personale esterno alla pubblica amministrazione per i propri uffici?

Solo in casi di necessità. La regola era reclutare dai ranghi dello Stato e degli enti locali. Le assunzioni esterne costituivano un'eccezione giustificata da specifiche esigenze, non la prassi ordinaria.