Art. VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, molte istituzioni previste dalla stessa non erano ancora operative. Per evitare il vuoto normativo, l'articolo stabilì due misure transitorie: le vecchie norme sull'ordinamento giudiziario rimasero in vigore fino all'adozione di quelle nuove conformi alla Costituzione; le controversie che sarebbero rientrate nella competenza della Corte costituzionale furono gestite nel frattempo secondo le regole preesistenti. Il terzo comma, abrogato nel 1967, riguardava un'ulteriore materia transitoria di cui non è riportuto il contenuto. Si tratta di disposizioni ormai storicamente esaurite.

Perché esiste questa norma

L'interesse tutelato è la continuità dell'ordinamento nel passaggio dal regime precedente alla Repubblica costituzionale. Il legislatore costituente volle evitare che la creazione di nuovi organi e istituti lasciasse vuoti normativi o giurisdizionali, garantendo certezza del diritto durante il periodo di transizione.

Domande frequenti

Queste disposizioni sono ancora applicabili oggi?

No. Si trattava di norme transitorie destinate a esaurirsi con l'entrata in funzione dei nuovi istituti e l'adozione delle nuove leggi. Hanno ormai esclusivo interesse storico.

Chi decideva le controversie costituzionali prima che la Corte costituzionale fosse operativa?

Le controversie indicate nell'articolo 134 della Costituzione venivano decise secondo le forme e i limiti delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, in attesa che la Corte diventasse operativa.

Perché non si attese che tutti i nuovi organi fossero pronti prima di far entrare in vigore la Costituzione?

Attendere la piena operatività di ogni istituto avrebbe ritardato indefinitamente la nascita dell'ordinamento repubblicano. Le norme ponte consentirono di avviare subito il nuovo sistema, completando la transizione progressivamente.

Cosa prevedeva il terzo comma, poi abrogato nel 1967?

Il testo riporta solo che è stato abrogato dalla legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2, senza riprodurne il contenuto. Non è ricostruibile dal testo in esame.

Un avvocato poteva sollevare una questione di incostituzionalità di una legge prima che la Corte costituzionale fosse istituita?

Sì, ma la questione veniva trattata secondo le regole preesistenti alla Costituzione, non secondo quelle della Corte costituzionale. Il meccanismo attuale divenne pienamente operativo solo con l'avvio della Corte.