Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Spiegazione
Alla prima attuazione della Costituzione, il Senato repubblicano non esisteva ancora e doveva essere formato da zero. Questo articolo prevedeva un meccanismo transitorio: il Presidente della Repubblica nominava senatori, con proprio decreto, alcuni deputati dell'Assemblea Costituente che rientravano in almeno una delle categorie indicate — tra cui ex presidenti del Consiglio o di assemblee legislative, ex senatori, parlamentari con almeno tre elezioni, chi era stato espulso dalla Camera nel 1926 o aveva scontato almeno cinque anni di carcere per condanna del tribunale speciale fascista. Anche i membri dell'ex Senato che avevano fatto parte della Consulta Nazionale potevano essere nominati. La nomina era rinunciabile, e candidarsi alle elezioni politiche equivaleva automaticamente a rinunciarvi.
Perché esiste questa norma
La norma garantisce continuità istituzionale al primo Senato repubblicano, attingendo a personalità con esperienza parlamentare consolidata. Riconosce e valorizza al contempo chi aveva subito persecuzione dal regime fascista. Il meccanismo era dichiaratamente transitorio e cedeva di fronte alla legittimazione democratica: la scelta di candidarsi alle elezioni prevaleva sempre sulla nomina.
Domande frequenti
Perché i primi senatori della Repubblica furono nominati e non eletti?
Era una misura transitoria: alla nascita della Repubblica il Senato non era ancora mai stato eletto. Si attingeva quindi all'Assemblea Costituente e all'ex Senato per assicurare da subito un organo funzionante. Le composizioni successive sarebbero state interamente elette.
Un deputato costituente poteva rifiutare la nomina a senatore?
Sì. Poteva rinunciare espressamente prima della firma del decreto presidenziale. Anche presentare la candidatura alle elezioni politiche valeva come rinuncia automatica, senza necessità di una dichiarazione separata.
Chi era stato condannato e incarcerato dal tribunale fascista poteva diventare senatore?
Sì, anzi era un requisito positivo. Chi aveva scontato almeno cinque anni di reclusione per condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato era espressamente incluso tra i soggetti nominabili, in riconoscimento della resistenza al regime.
Bastava aver fatto parte della Consulta Nazionale per essere nominati senatori?
No. Per questa categoria era richiesto un doppio requisito: essere stati membri del disciolto Senato e aver fatto parte della Consulta Nazionale. La sola appartenenza alla Consulta non era sufficiente.
Questa procedura di nomina presidenziale dei senatori vale ancora oggi?
No. Era una disposizione strettamente transitoria, applicabile solo alla prima composizione del Senato. Da allora i senatori sono eletti, salvo i senatori a vita previsti dalla Costituzione.