Art. II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

La Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto da un collegio composto dai parlamentari e da alcuni rappresentanti delle Regioni. Questa disposizione transitoria stabilisce un'eccezione: se, al momento dell'elezione presidenziale, non tutti i Consigli regionali risultano ancora costituiti, l'elezione si svolge senza i delegati regionali, cioè con la sola partecipazione dei membri delle due Camere. Si tratta di una norma cuscinetto pensata per la fase di avvio della Repubblica, quando l'ordinamento regionale era ancora in costruzione. In pratica, garantisce che l'elezione del Capo dello Stato possa avvenire regolarmente anche in un quadro istituzionale non ancora completamente formato.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la continuità istituzionale: lo Stato deve poter eleggere il Presidente della Repubblica anche quando l'assetto regionale non è ancora pienamente operativo. Si evita il rischio di un blocco procedurale causato dalla mancata costituzione di alcuni Consigli regionali, assicurando la funzionalità degli organi costituzionali fin dai primi momenti della Repubblica.

Domande frequenti

Questa norma è ancora applicabile oggi?

No. È una disposizione transitoria nata per il periodo fondativo della Repubblica, quando le Regioni non erano ancora istituite. Oggi tutti i Consigli regionali esistono, quindi la norma ha esaurito la sua funzione pratica.

Basta che manchi anche un solo Consiglio regionale perché scatti questa regola?

Sì. La disposizione usa l'espressione 'tutti i Consigli regionali': se anche uno solo non è costituito, l'elezione si tiene con i soli parlamentari, senza alcun delegato regionale.

Perché di solito i rappresentanti regionali partecipano all'elezione del Presidente?

Il modello costituzionale vuole che anche le Regioni concorrano alla scelta del Capo dello Stato, in quanto organi rappresentativi delle comunità territoriali. I Consigli regionali eleggono propri delegati a tale scopo.

È mai stata applicata concretamente questa norma?

Sì. Nella prima elezione presidenziale del 1948, le Regioni ordinarie non erano ancora state istituite, quindi votarono solo i parlamentari, in applicazione di questa disposizione transitoria.

Questa norma cambia anche il numero di voti necessario per eleggere il Presidente?

La norma non disciplina le maggioranze richieste, ma riduce il numero totale dei votanti. Le regole sulle maggioranze necessarie per l'elezione restano quelle ordinariamente previste dalla Costituzione.