Art. I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Quando la Costituzione entrò in vigore, il 1° gennaio 1948, l'Italia aveva già in carica un Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, insediato nel 1946. Questa disposizione evitò ogni vuoto di potere trasformando automaticamente quella figura nel primo Presidente della Repubblica, con identico titolo e identiche attribuzioni. Non occorse alcuna nuova elezione né alcun atto formale aggiuntivo: il passaggio avvenne di diritto, in un solo istante. Fu il ponte tra l'ordinamento provvisorio post-bellico e la Repubblica pienamente costituzionale.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la continuità istituzionale: nel momento in cui un nuovo ordinamento costituzionale entra in vigore, non può esservi vacanza nella più alta carica dello Stato. Si evita così un potenziale interregno destabilizzante, riconoscendo come Presidente chi già esercitava legittimamente funzioni analoghe.

Domande frequenti

Chi era in concreto il Capo provvisorio dello Stato quando entrò in vigore la Costituzione?

Era Enrico De Nicola, nominato nel 1946 dopo il referendum istituzionale che aveva scelto la Repubblica. Diventò automaticamente il primo Presidente della Repubblica italiana.

Ci fu un'elezione per scegliere il primo Presidente della Repubblica?

No. La disposizione dispensò dalla necessità di un'elezione immediata: chi ricopriva già la carica provvisoria transitò automaticamente nel ruolo di Presidente costituzionale, senza alcun voto.

Da quando esattamente ebbe effetto questa trasformazione?

Dal momento preciso in cui la Costituzione entrò in vigore, il 1° gennaio 1948. Non era necessario alcun atto formale aggiuntivo: la trasformazione operò ipso iure.

Il Capo provvisorio divenne Presidente a tutti gli effetti, con pieni poteri costituzionali?

Sì. Assunse sia il titolo sia tutte le attribuzioni di Presidente della Repubblica previste dalla nuova Costituzione, senza limitazioni residue legate alla carica provvisoria precedente.

Questa disposizione è ancora applicabile oggi o ha esaurito la sua funzione?

Era una norma a efficacia istantanea e irripetibile: esaurita la sua funzione nel 1948, non ha più operatività pratica. Rimane nel testo come testimonianza storica della transizione istituzionale.