Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Prima di poter esercitare le proprie funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro devono prestare giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica. Si tratta di un atto solenne che segna il passaggio dalla nomina all'effettivo esercizio del potere esecutivo. La cerimonia avviene alla presenza del Capo dello Stato, che in tal modo certifica l'avvio ufficiale del mandato governativo. Senza questo passaggio, l'incaricato non può legittimamente compiere atti nelle proprie funzioni di governo.
Il giuramento condiziona l'esercizio del potere esecutivo a un impegno formale e solenne di fedeltà alla Costituzione e alle leggi. La prestazione nelle mani del Presidente della Repubblica rafforza il legame istituzionale tra governo e Capo dello Stato, garante della continuità costituzionale, tutelando la legalità dell'azione governativa e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
No. Il giuramento è condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni. Fino alla cerimonia il ministro è nominato ma non può adottare atti ufficiali nella propria qualità di membro del governo.
Chi non presta giuramento non può assumere le funzioni ministeriali. Il rifiuto equivale di fatto a una rinuncia all'incarico: il Presidente del Consiglio dovrà proporre al Presidente della Repubblica un diverso nominativo.
Sì. Qualunque nuovo ministro, anche se subentra a un predecessore nel corso dello stesso governo, deve prestare giuramento prima di assumere le proprie funzioni.
La Costituzione non prescrive una formula specifica. Per prassi consolidata il ministro giura fedeltà alla Repubblica, osservanza della Costituzione e delle leggi, e impegno a esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
Per prassi il Presidente del Consiglio presta giuramento per primo, separatamente dai ministri, che giurano subito dopo collettivamente. Tutti lo fanno comunque dinanzi al Presidente della Repubblica nella medesima cerimonia di insediamento.