Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni. Quando la scadenza si avvicina, il Presidente della Camera deve convocare, trenta giorni prima, il Parlamento in seduta comune insieme ai delegati delle Regioni, per eleggere il successore. Se però le Camere sono già sciolte oppure mancano meno di tre mesi alla loro fine naturale, l'elezione non si tiene in quel momento: bisogna attendere che il nuovo Parlamento si insedi e da allora si hanno quindici giorni per procedere. Per tutto questo periodo il Presidente uscente resta in carica con pieni poteri, senza alcuna interruzione.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce la continuità della massima carica dello Stato: il mandato settennale assicura al Presidente indipendenza dai cicli elettorali parlamentari. La proroga automatica dei poteri in caso di Camere sciolte impedisce che a una crisi parlamentare si sovrapponga un vuoto al vertice istituzionale.

Domande frequenti

Perché all'elezione partecipano anche i delegati delle Regioni e non solo il Parlamento?

Il Presidente rappresenta l'intera nazione e non solo la maggioranza parlamentare. Il coinvolgimento dei delegati regionali — uno per Regione — serve a includere nel procedimento elettorale anche la componente territoriale dello Stato, rafforzando la legittimazione del Capo dello Stato.

Cosa succede se le Camere vengono sciolte proprio a ridosso della scadenza del mandato presidenziale?

L'elezione slitta al dopo. Si attendono le nuove Camere e, dalla loro prima riunione, l'elezione deve tenersi entro quindici giorni. Il Presidente uscente rimane intanto in carica con tutti i poteri grazie alla proroga automatica prevista dalla Costituzione.

Perché è il Presidente della Camera a convocare l'assemblea elettorale e non quello del Senato?

La Costituzione attribuisce espressamente questo compito al Presidente della Camera dei deputati, che presiede le sedute comuni del Parlamento. È una scelta istituzionale che concentra in un unico soggetto la responsabilità formale di avviare il procedimento.

Se il mandato scade a gennaio ma le nuove Camere si riuniscono a dicembre, entro quando si deve eleggere il Presidente?

Entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere, indipendentemente da quando era scaduto il mandato originario. I due termini — scadenza del mandato e riunione delle Camere — non si sommano: quello che conta è il secondo.

Cosa significa in pratica che i poteri del Presidente sono 'prorogati'?

Significa che il Presidente uscente non cessa le funzioni alla scadenza formale del settennato, ma continua ad esercitarle a pieno titolo fino all'elezione e all'insediamento del successore, senza alcun vuoto istituzionale.