Art. 66 — Sanzioni e ricorsi

In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

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