Art. 181 — Estinzione della procedura di opposizione

La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata; a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1; c) l'opposizione è ritirata; d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177. e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione; e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire.

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