Art. 89 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

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