Art. 52 — Termini e forme speciali di notificazione

I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

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