Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.